Statuto

Articolo 1 – Denominazione, sede e attività

L’associazione è apartitica ed è denominata “politika”. La denominazione tedesca è „Südtiroler Gesellschaft für Politikwissenschaft“. La denominazione italiana è „Società di Scienza Politica dell’Alto Adige“. La denominazione ladina è “Sozietà de scienza pulitica de Sudtirol”.

L’associazione opera in tutto l’Alto Adige/Sudtirolo e ha la sua sede presso il presidente/la presidente pro tempore.

 

Articolo 2 – Scopo dell’associazione

L’associazione, la cui attività è di pubblica utilità e senza fine di lucro, persegue la finalità di:

  1. promuovere la visibilità pubblica delle scienze politiche nonché dei politologi e delle politologhe.
  2. fare e sostenere la ricerca politologica in Alto Adige / Sudtirolo (per esempio tramite interscambi tra l’Alto Adige/Sudtirolo e l’Europa, l’Alto Adige/Sudtirolo nel contesto nazionale ed internazionale);
  3. pubblicare ricerche politologiche con riferimenti all’Alto Adige/Sudtirolo.
  4. incentivare lo studio della scienza politica;

Le prestazioni dell’associazione sono liberamente accessibili al pubblico.

Le cariche dell’associazione sono a titolo onorifico. Le prestazioni dei soci vengono esercitate in forma volontaria e gratuita.

 

Articolo 3 – Mezzi per il raggiungimento delle finalità dell‘associazione

La finalità dell’associazione dovrà essere raggiunta tramite:

  1. la pubblicazione di un annuario altoatesino di politica
  2. la gestione di una pagina in rete contenente un portale di ricerca (banca dati) per tesi di diploma, dissertazioni e opere ad esse assimilabili (per intero o in parti, in forme ridotte) di altoatesini nell’ambito delle scienze politiche; informazione riguardo lo studio delle scienze politiche e sbocchi professionali; borse di studio per studenti/studentesse.
  3. organizzazione di convegni e seminari a tema politologico.
  4. instaurazione di contatti e scambio di esperienze con organizzazioni che perseguono gli stessi obiettivi e in particolare con organizzazioni politologiche nazionali ed estere; semmai cooperazioni con persone singole, federazioni, associazioni o altre iniziative con identiche o simili finalità.
  5. ogni altra attività utile alla finalità dell’associazione.

I mezzi finanziari volti al raggiungimento delle finalità dell’associazione devono provenire da ricavi derivanti da manifestazioni dell’associazione, offerte di ogni tipo, donazioni e sovvenzioni oltre che dalle quote sociali.

 

Articolo 4 – Soci

Possono essere soci dell’associazione le persone che hanno raggiunto un grado accademico in scienze politiche o che siano comunque qualificate a sostenere le finalità della società in base alla loro attività lavorativa o istruzione scientifica. La domanda di ammissione che contiene l’obbligo di rispettare lo statuto e le delibere dell’associazione deve essere sottoposta al presidente dell’associazione che la verifica e decide in merito all’ammissione o al respingimento. La delibera viene protocollata e comunicata al richiedente. Il respingimento deve essere motivato.

L’assemblea ordinaria decide riguardo l’ammissione o il respingimento di un socio sostenitore.

La quota sociale viene fissata dall’assemblea ordinaria e deve essere pagata annualmente a gennaio. Se la quota sociale non viene pagata direttamente in occasione dell’assemblea dei soci può essere pagata tramite bonifico bancario con un aggravio di 5 (cinque) Euro.

 

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri. Ogni socio ha il dovere di impegnarsi per la finalità dell’associazione, di promuovere gli interessi dell’associazione e di versare la quota sociale annuale. Ogni socio acquisisce il diritto di voto attivo e passivo con il compimento del 18° anno di età. Tutti hanno il diritto di partecipare alle istituzioni e azioni dell’associazione nei modi previsti dallo statuto e dalle delibere in vigore.

 

Articolo 6 – Estinzione della qualità di socio

La qualità di socio si estingue

  1. per recesso in base ad una dichiarazione scritta da sottoporre al presidente
  2. in caso di decesso del socio o per scioglimento dell’associazione
  3. per esclusione con delibera del comitato direttivo decisa a maggioranza assoluta in presenza di tutti i membri del direttivo.

L’esclusione può essere deliberata per i seguenti motivi:

  1. Inosservanza dello statuto o delle delibere dell’associazione in vigore
  2. Danneggiamento economico volontario dell’associazione
  3. Diffamazione dell’associazione o di singoli soci
  4. Uso indebito dell’associazione per finalità di partito.

La qualità di socio non è trasferibile a terzi.

I socio deceduti, recessi, esclusi o comunque non più appartenenti all’associazione ovvero i loro eredi e aventi causa non hanno né diritto alla restituzione dei contributi versati né possono far valere titoli o pretese riguardo il patrimonio dell’associazione.

 

Art. 7 – Gli organi sociali

Gli organi dell’associazione sono:

  1. L’assemblea dei soci
  2. il comitato direttivo
  3. il presidente o la presidente
  4. di revisori dei conti

L’associazione si impegna ad assicurare in modo continuativo una rappresentanza equilibrata di tutte le politologhe e i politologhi residenti in Alto Adige / Sudtirolo di tutti i gruppi linguistici. La rappresentanza delle donne viene promossa in modo esplicito.

 

Articolo 8 – L’assemblea

L’assemblea ordinaria si tiene annualmente.

L’assemblea straordinaria può essere indetta con delibera del comitato direttivo o con richiesta scritta di almeno un decimo dei soci o su richiesta dei revisori dei conti. Nei casi sopraccitati l’assemblea dei soci deve aver luogo al massimo entro un mese a partire dalla data di presentazione della richiesta di convocazione al comitato direttivo.

Tutti i soci devono essere invitati all’assemblea dei soci per iscritto via posta o per posta elettronica e con preavviso di almeno due settimane. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori. La convocazione viene fatta dal comitato direttivo.

Proposte di punti da aggiungere all’ordine del giorno devono essere presentati in modo scritto al comitato direttivo almeno 24 ore prima dell’inizio dell’assemblea dei soci.

Le delibere possono essere prese solo riguardo i punti elencati all’ordine del giorno, fatta eccezione per la proposta di convocare un’assemblea dei soci straordinaria.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare all’assemblea dei soci. Ogni socio con diritto di voto può esprimere un solo voto. I soci onorari non hanno diritto di voto. Il diritto di voto non può essere delegato ad un altro socio. L’assemblea dei soci è valida se è presente il 50% dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Nell’assemblea dei soci le elezioni e le delibere avvengono di norma con maggioranza semplice. Le delibere che hanno ad oggetto modifiche allo statuto dell’associazione necessitano della maggioranza qualificata di due terzi dei voti dati validi premessa la presenza della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto. Per lo scioglimento volontario dell’associazione vale il dettato dell’articolo 14.

In caso di parità di voti la proposta è respinta.

Il presidente o la presidente presiede l’assemblea dei soci. In caso di impedimento subentra il / la vice-presidente. In caso di ulteriore impedimento subentra nelle funzioni di presidente d’assemblea il membro del direttivo più anziano.

 

Articolo 9 – I compiti dell‘assemblea dei soci

seguenti compiti sono riservati all’assemblea. L’assemblea:

  1. determina le principali linee guida dell’attività sociale e la modifica degli statuti sociali.
  2. approva il regolamento interno dell’associazione
  3. prende in consegna il rendiconto annuale e delibera il programma di gestione annuale per l’anno a venire
  4. elegge il comitato direttivo e ne approva annualmente la gestione
  5. approva il bilancio consuntivo dell’anno e il bilancio preventivo
  6. elegge due revisori dei conti e ne approva annualmente l’operato
  7. In caso di gravi motivi il comitato direttivo può essere sciolto da due terzi dei soci aventi diritto di voto. A tale proposito deve essere convocata un’assemblea straordinaria e si delibera solo in presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto. Immediatamente dopo lo scioglimento del comitato direttivo l’assemblea dei soci dovrà eleggere un nuovo direttivo seduta stante.

 

Articolo 10 – Il comitato direttivo

Fanno parte del comitato direttivo:

  1. il presidente o la presidente
  2. il segretario o la segretaria
  3. il tesoriere o la tesoriera
  4. ulteriori 4 membri

La carica del direttivo dura un anno. È possibile essere rieletti.

In caso di fuoriuscita dal direttivo di un membro eletto il direttivo ha il diritto di cooptare al suo posto un altro membro tra i soci eleggibili fermo restando l’obbligo di approvazione postuma da parte della prossima assemblea dei soci. Il membro del direttivo cooptato non ha diritto di voto.

Il comitato direttivo elegge a maggioranza semplice tra i propri membri il/la presidente, il segretario/la segretaria, il tesoriere/la tesoriera.

Inoltre viene eletto/a un/una vice del presidente. La carica di vicepresidente è compatibile con un’altra carica nel comitato direttivo (segretario/a, tesoriere/a) abbinabile ad un’altra carica.

Il comitato direttivo viene convocato dal/la presidente o dal/la suo/sua vice in forma orale o scritta.

Le riunioni del comitato direttivo sono legalmente costituite quando tutti i suoi membri sono stati invitati e almeno la metà di loro è presente, fatta eccezione per le delibere riguardanti l’espulsione di soci. In questo caso valgono le disposizioni dell’articolo 6.

Il comitato direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voto la proposta è respinta.

Il presidente o la presidente presiede l’assemblea dei soci. In caso di impedimento subentra il / la vice-presidente. In caso di ulteriore impedimento subentra nelle funzioni di presidente d’assemblea il membro del direttivo più anziano.

La carica di membro del direttivo si estingue per decesso, decorrenza del mandato, destituzione o dimissioni.

I membri del comitato direttivo hanno in ogni momento la  facoltà di dimettersi. La dichiarazione di dimissioni dovrà avvenire per iscritto ed essere indirizzata al direttivo stesso. In caso di dimissioni dell’intero direttivo la dichiarazione dovrà essere indirizzata all’assemblea. Le dimissioni avranno effetto solo con l’elezione del nuovo direttivo.

 

Articolo 11 – I compiti del comitato direttivo

l comitato direttivo amministra l’associazione. Il comitato direttivo svolge tutte le attività non riservate ad altri organi sociali.

In particolare il comitato direttivo

  1. redige il bilancio preventivo nonché il rapporto annuale e il bilancio consuntivo
  2. prepara e convoca l’assemblea dei soci ordinaria e straordinaria.
  3. amministra il patrimonio sociale
  4. ammette ed esclude i soci
  5. assume e licenzia gli impiegati dell’associazione.

 

Articolo 12 – Funzioni particolari dei singoli membri del comitato direttivo

Il presidente (la presidente) e in caso di impedimento il suo vice ha la legale rappresentanza dell’associazione

Il presidente (la presidente) presiede l’assemblea dei soci e il comitato direttivo.

Il segretario (la segretaria) assiste il presidente (la presidente) nell’amministrazione dell’associazione. Redige i protocolli dell’assemblea dei soci e delle riunioni del direttivo.

Il tesoriere (la tesoriera) è responsabile della gestione finanziaria dell’associazione.

 

Articolo 13 – I revisori dei conti

I due revisori dei conti vengono eletti dall’assemblea dei soci per la durata del comitato direttivo. Possono essere rieletti.

I revisori dei conti possono essere soci e non. Non fanno parte del comitato direttivo e non sono sottoposti né alle disposizioni del direttivo né a quelle dell’assemblea dei soci.

I revisori dei conti esercitano un controllo permanente delle attività del direttivo e controllano il bilancio consuntivo. Hanno l’obbligo di riferire all’assemblea dei soci del risultato dei loro controlli.

 

Articolo 14 – Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento volontario dell’associazione può essere deliberato solo da un’assemblea dei soci convocata a tale scopo e con la maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei soci (articolo 21 C.C.). Inoltre sono da rispettare tutte le disposizioni di legge.

In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sociale deve essere trasferito ad un’organizzazione che persegue finalità identiche o simili e che ha la sua sede in Alto Adige / Sudtirolo.

 

Articolo 15 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le relative disposizioni contenute nel codice civile.

 

Bolzano, 25 settembre 2008

Ultima modifica il 30 marzo 2012